Art. 9.
1. L'articolo 106 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 106. - Le nomine dei magistrati giudicanti e requirenti hanno luogo per concorso.
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La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
La legge può prevedere altresì la nomina di avvocati e di professori universitari di materie giuridiche a tutti i livelli della giurisdizione».